polizze fidejussorie autenticate


 

 

Not. Maria Benedetta Pancera, 28.10.2001:

 

La domanda mi sembra un pò scontata, ma poichè mi dispiace sempre contestare l'operato di un collega chiedo prima il vostro conforto:

 

Ritenete sufficiente l'apposizione da parte del notaio di una semplice "vera di firma", senza iscrizione a repertorio, ad un atto di fidejussione prestata da un'assicurazione a garanzia di una dilazione di imposta di successione?

 

L’esibito atto di fidejussione è redatto su più fogli a modulo continuo alcuni dei quali non sottoscritti affatto, altri sottoscritti dall'esattore e dall'agente, uno (pare) dal legale rappresentante; su alcuni fogli compare anche la firma dell'altro contraente (!!); l’atto pare concepito come un allegato (essendo ad essa spillato) di una dichiarazione da parte dell'assicurazione indirizzata all'Agenzia delle Entrate cui si chiede di prendere atto dell'avvenuto rilascio della polizza N. ...; la firma del notaio è solo di seguito all'autentica ed a margine della detta dichiarazione.

 

Posso allegare un documento siffatto all'atto di dilazione?

 

Not. Rossana Lenzi:

 

Non mi è mai capitato per dilazioni di ipoteca, ma abbastanza frequentemente su fidiussioni assicurative per rimborsi IVA.

 

Dunque, dopo lungo battagliare l'ho risolta così: l'autentica a repertorio, ma solo con la firma dell'assicuratore. Altrimenti, diventa un contratto, e va anche registrata.

 

 

 

Not. Sergio Marciano:

 

L'autentica su fidejussione va annotata a repertorio e va registrata.

 

Sono esenti da registrazione (ma non da annotazione  a repertorio) le fidejussioni prestate in favore dello Stato o di pubbliche amministrazioni.

 

Se l'autentica riguarda  una dichiarazione (cioè?) che richiami la fidejussione, l’atto non ha natura negoziale e l’autentica non va annotata a repertorio.

 

La cosa non ammissibile è legare i due documenti (fideiussione e dichiarazione) con sigilli di congiunzione, perchè si darebbe l'impressione di aver autenticato le firme sulla fidejussione.

 

 

 

Not. Gianni Tufano:

 

Una domanda: essendo la fideiussione un contratto e non un negozio unilaterale, non si perfeziona solo con la accettazione della banca?

 

In altri termini: l'autentica della firma del fideiussore su una fideiussione ancora non firmata dal creditore per accettazione non configura un'autentica di un atto in corso di perfezionamento?

 

E' vero che c'e' l'articolo 1333, c.c., ma comunque il notaio non si limita ad autenticare la firma su una proposta di fideiussione, che comunque si perfezionera' (se si perfezionera') solo in caso di mancato rifiuto del creditore garantito ex art. 1333, c. 2?

 

 

Not. Rossana Lenzi, ancora:

 

Se il problema te lo poni agli effetti della registrazione, avevo anch'io impostato così il ragionamento, ma di fronte all'osservazione di Pappalardo, ho riflettuto sul fatto che la legge di registro non  chiede in questo caso che il contratto sia concluso (come lo chiede, per esempio, per un atto traslativo di beni immobili): è sufficiente (art.9) della tariffa, L.R., che abbia contenuto patrimoniale.

 

E quindi, in assenza di un'espressa esenzione, andrebbe comunque registrato.

 

 

 

Not. Sergio Marciano, reinterviene:

 

Il problema mi sembra diverso.

 

Nel nostro caso abbiamo una assicurazione che garantisce, nei confronti del creditore, una obbligazione del debitore.

 

Il contratto (in favore di terzo) è stipulato dalla assicurazione e dal debitore.

 

Il creditore non stipula il contratto, è il terzo beneficiario, come in tanti contratti assicurativi.

 

L'autentica è richiesta sulla dichiarazione dell'assicurazione di aver (già ed a parte) prestato fidejussione, con menzione della data e n. della polizza.